Acquedolci, Consiglio comunale del 14 giugno 2016, vari argomenti all’ordine del giorno, litigiosità sempre presente, anzi in continuo aumento.
Quello che più mi ha colpito è stata la battuta sottovoce, sibillina, della segretaria comunale, che, chiamata ad esprimere il proprio parere su norme del regolamento che riguardano il funzionamento del consiglio comunale, ha detto che “lei non era lì per dare pareri… “(sic!!!).
Eppure il parere del segretario comunale è previsto dalla legge e dai regolamenti, che parlando del segretario comunale lo definiscono come Organo di consulenza giuridico-amministrativa del Consiglio Comunale.
In altre parole il Segretario comunale non è solo un “notaio” !!
E mi meraviglia che questo fatto non sia stato ben evidenziato dal gruppo di minoranza.
Prova ne è che lo stesso Organo è stato chiamato a dare il proprio parere a supporto della tesi, rilevatasi a quanto pare falsa, del Presidente del Consiglio, le cui argomentazioni hanno portato ad una prima archiviazione da parte dell’Assessorato agli enti locali, di numerosi e argomentati documenti di protesta presentati dalla minoranza in merito alla mancata convocazione di consigli comunali.
Probabilmente, i componenti della minoranza, ormai vinti dalla stanchezza, per il fatto che la violazione delle norme regolamentari sono diventate ormai la “regola”, non hanno saputo, o voluto, rispondere al rifiuto del segretario di esprimere un proprio parere su argomenti di vitale importanza riguardo, appunto, il funzionamento del consiglio comunale.
E ritorna quanto mai d’attualità il problema della nomina politica di importanti organi del Comune, come ad esempio il Segretario Comunale e i Revisori dei Conti, nominati a maggioranza dagli stessi organi che dovrebbero essere controllati.
A proposito dei revisori, ad esempio, il consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti si è pronunciato con un documento denominato “La revisione negli enti locali, principi e raccomandazioni per il controllo contabile ed economico”, in cui si afferma tra l’altro: … “in conseguenza la carica di revisore non dovrebbe essere conferita (anche per effetto di una specifica, ed opportuna, norma regolamentare): a coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale (senza essere stati eletti a consigliere), a coloro che hanno assunto un incarico politico che interessa il territorio di competenza dell’ente, od ancora a coloro che negli anni immediatamente precedenti hanno avuto incarichi amministrativi o politici.” Nel testo di regolamento approvato dalla Commissione paritetica Dottori Commercialisti e Ragionieri e poi deliberato dai due Consigli Nazionali come schema (per disciplinare l’organismo di revisione), consigliato ai revisori affinchè gli stessi ne tengano conto nell’ambito della loro attività, si legge: “Il revisore non può essere nominato nei casi previsti dai commi 1, 2 e 3 dell’art. 102 del decreto legislativo n. 77/95, o in caso abbia partecipato come candidato alla campagna elettorale per l’ultima elezione a consigliere dell’ente in cui dovrebbe essere nominato revisore…”
Con quale serenità questi “nominati” potranno assolvere al loro ruolo?
Solo l’essere terzi rispetto ai controllati può dare la garanzia della imparzialità del ruolo ricoperto.
Giuseppe Scaffidi Fonti